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Circolare 32

Direttiva corretti adempimenti e compilazione tempestiva del registro elettronico

Direttiva corretti adempimenti e compilazione tempestiva del registro elettronico

Utente Salvatore Zenone

da Salvatore Zenone

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di fondamentale importanza sia sul piano didattico – formativo che su quello giuridico – amministrativo. Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si precisa che:

  1. Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti;
  2. Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno  del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno;
  3. La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “ falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione;
  4. La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe;
  5. Compatibilmente con la disponibilità della connessione in Istituto, i voti dovranno essere registrati dal docente immediatamente / contestualmente / tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri;
  6. La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita: “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”;
  7. È obbligo annotare progressivamente nel registro personale le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte e pratiche sostenute dagli alunni (per le prove scritte entro 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire sulla valutazione, modificandola. Appare appena superfluo rammentare quanto previsto dall’art.2, c. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998 “Statuto delle
    studentesse e degli studenti”: “[…] Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. Occorre, altresì, anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.

Il Dirigente scolastico ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.
È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe , pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:
– Firma del docente;
– Assenze degli alunni;
– Giustificazioni delle assenze;
– Entrate posticipate o uscite anticipate;
– Ritardi;
– Argomento del giorno nel dettaglio;
– Metodologia di lavoro;
– Compiti assegnati;
– Note disciplinari;
– Annotazioni;
– Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate;
– Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
– Voti in seguito a verifiche scritte, pratiche, grafiche e/o orali.
Si comunica ai Docenti che giorno 15 di ogni mese il Registro Elettronico sarà bloccato, pertanto non sarà possibile procedere all’inserimento dei dati relativi al mese precedente.
Premesso quanto sopra, si invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico.
Certa dell’esecuzione condivisa di quanto contenuto nella presente circolare, l’occasione è gradita per augurare a tutti buon lavoro

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